Art. 299 LEF
1 Il commissario, appena nominato, fa l’inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.
2 Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell’assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.
3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 61_III_631 citazioni01/01/1935 · 1 citazioni
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2Termine per presentare reclamo contro la stima dei beni del debitore effettuata dal commissario nella procedura concordataria0 citazioni
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3Reclamo contro il commissario in caso di moratoria0 citazioni
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4DTF 50_II_270 citazioni01/01/1924 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni
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Nachlassstundung0 citazioniPS180131· 03/09/2018 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.