Art. 299 LEF

1 Il commissario, appena nominato, fa l’inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.
2 Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell’assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.
3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 61_III_63
    01/01/1935 · 1 citazioni
  2. 2
    Termine per presentare reclamo contro la stima dei beni del debitore effettuata dal commissario nella procedura concordataria
    · 06/06/1968 · 0 citazioni
  3. 3
    Reclamo contro il commissario in caso di moratoria
    · 07/06/1956 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 50_II_27
    01/01/1924 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 14/10/2019 · 0 citazioni de
  • Nachlassstundung
    PS180131
    · 03/09/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.