Art. 68a LEF
1 Se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse.
2 Ciascun coniuge può fare opposizione.
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Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge federale del 5 ottobre 1984 che modifica il Codice civile (Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni fra i coniugi e diritto successorio)4 citazioni
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2Esecuzione in via di realizzazione del pegno. 1. È nell'ambito dell'opposizione e non nella procedura di reclamo o di ricorso che il debitore deve contestare l'esistenza del diritto di pegno0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Pfändungsverfahren; Vorladung1 citazioni
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rigetto definitivo dell'opposizione0 citazioni
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Wiederherstellung von Rechtsvorschlagsfristen0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.