Art. 266 CP
1. Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione, a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 70_IV_1392 citazioni01/01/1944 · 2 citazioni
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2DTF 79_I_1170 citazioni10/07/1953 · 0 citazioni
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3DTF 73_IV_1000 citazioni01/01/1947 · 0 citazioni
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4DTF 69_IV_330 citazioni01/01/1943 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni21/01/2025 · 0 citazioni de
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0 citazioni29/04/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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