Art. 266 CP

1. Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione, a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 70_IV_139
    01/01/1944 · 2 citazioni
  2. 2
    DTF 79_I_117
    10/07/1953 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 73_IV_100
    01/01/1947 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 69_IV_33
    01/01/1943 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/01/2025 · 0 citazioni de
  • 29/04/2021 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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