Art. 274 CP

Spionaggio militare

1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Violazione di segreti militari e spionaggio economico. 1. Nozione del segreto militare; segreto mantenuto nell'interesse della difesa nazionale
    · 23/04/1971 · 2 citazioni
  2. 2
    · 25/10/1963 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Spionaggio. 1. Competenza
    · 21/06/1975 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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