Art. 274 CP
Spionaggio militare
1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Violazione di segreti militari e spionaggio economico. 1. Nozione del segreto militare; segreto mantenuto nell'interesse della difesa nazionale2 citazioni
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21. Art. 303 CP1 citazioni
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3Spionaggio. 1. Competenza0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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