Art. 301 CP

Spionaggio in danno di Stati esteri

1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 74_IV_199
    15/10/1948 · 4 citazioni
  2. 2
    Violazione di segreti militari e spionaggio economico. 1. Nozione del segreto militare; segreto mantenuto nell'interesse della difesa nazionale
    · 23/04/1971 · 2 citazioni
  3. 3
    · 25/10/1963 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Spionaggio. 1. Competenza
    · 21/06/1975 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Potere d'esame della Camera d'accusa
    · 07/05/1957 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Getrenntleben
    ZB.2021.16
    · 27/04/2021 · 1 citazioni de
  • Rechtsverweigerungsbeschwerde (BGer 5A_177/2021 vom 5. März 2021)
    BEZ.2020.67
    · 16/12/2020 · 1 citazioni de
  • 25/09/2012 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.