Art. 301 CP
Spionaggio in danno di Stati esteri
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 74_IV_1994 citazioni15/10/1948 · 4 citazioni
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2Violazione di segreti militari e spionaggio economico. 1. Nozione del segreto militare; segreto mantenuto nell'interesse della difesa nazionale2 citazioni
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31. Art. 303 CP1 citazioni
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4Spionaggio. 1. Competenza0 citazioni
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5Potere d'esame della Camera d'accusa0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Getrenntleben1 citazioniZB.2021.16· 27/04/2021 · 1 citazioni de
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Rechtsverweigerungsbeschwerde (BGer 5A_177/2021 vom 5. März 2021)1 citazioniBEZ.2020.67· 16/12/2020 · 1 citazioni de
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1 citazioni25/09/2012 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.