Art. 33 LAID

Calcolo della ritenuta d’imposta

1 La ritenuta d’imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
2 Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un’attività lucrativa, la ritenuta d’imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.
3 Le spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l’ammontare dei singoli importi forfettari.
4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell’occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell’articolo 18 cpv. 3 LAVS e, dall’altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L’Amministrazione federale delle contribuzioni definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il termine dell’impiego.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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