Art. 251 CPP

Principio

1 L’ispezione corporale comprende l’esame dello stato fisico o mentale di una persona.
2 L’imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per:
  1. a. accertare i fatti;
  2. b. chiarire se egli è imputabile e capace di prendere parte al dibattimento, nonché idoneo alla carcerazione.
3 Interventi nell’integrità fisica dell’imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.
4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP .

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Vanificazione delle misure volte ad accertare l'inidoneità alla guida
    · 19/02/2018 · 7 citazioni de Riassunto
  • Anordnung einer Blut- und Urinprobe sowie vorläufige Abnahme des Führerausweises
    BES.2017.55
    · 31/07/2017 · 2 citazioni de
  • Fahren in fahrunfähigem Zustand etc. / Einsprache gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis
    GB240081
    · 13/01/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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