Art. 269bis CPP
Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
1 Il pubblico ministero può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni oppure di identificare o localizzare una persona o una cosa se:
- a. le condizioni di cui all’articolo 269 sono soddisfatte;
- b. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;
- c. al momento dell’impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni.
2 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza per l'approvazione di reperti casuali derivanti dalla sorveglianza di una piattaforma di comunicazione criptata ottenuta mediante l'assistenza giudiziaria nell'ambito di un'operazione di perseguimento penale…5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Geheime Überwachungsmassnahmen; IMSI-Catcher-Einsatz, Genehmigung von Zufallsfunden5 citazioni
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Einsatz von besonderen Informatikprogrammen zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs; rechtliches Gehör4 citazioni
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Strafverfahren; Überwachungsmassnahmen und Genehmigung von Zufallsfunden2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.