Art. 269bis CPP

Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1 Il pubblico ministero può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni oppure di identificare o localizzare una persona o una cosa se:
  1. a. le condizioni di cui all’articolo 269 sono soddisfatte;
  2. b. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;
  3. c. al momento dell’impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni.
2 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza per l'approvazione di reperti casuali derivanti dalla sorveglianza di una piattaforma di comunicazione criptata ottenuta mediante l'assistenza giudiziaria nell'ambito di un'operazione di perseguimento penale…
    · 11/01/2024 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Geheime Überwachungsmassnahmen; IMSI-Catcher-Einsatz, Genehmigung von Zufallsfunden
    · 16/10/2018 · 5 citazioni de Riassunto
  • Einsatz von besonderen Informatikprogrammen zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs; rechtliches Gehör
    · 16/10/2024 · 4 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren; Überwachungsmassnahmen und Genehmigung von Zufallsfunden
    · 12/10/2022 · 2 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.