Art. 297 CPP

Fine dell’intervento

1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento se:
  1. a. le condizioni non sono più soddisfatte;
  2. b. l’approvazione o la proroga è rifiutata; o c. l’agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero.
2 Nei casi di cui al cpv. 1 lettere a e c il pubblico ministero comunica la fine dell’intervento al giudice dei provvedimenti coercitivi.
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l’agente infiltrato, né terzi coinvolti nell’inchiesta.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Scoperta dell'inchiesta mascherata da parte dell'imputato, protezione dell'agente infiltrato
    · 21/03/2017 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; Hausdurchsuchung; Beschlagnahme, Löschung von Fotos der verdeckten Ermittler
    · 21/03/2017 · 0 citazioni de Riassunto
  • · 09/11/2016 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.