Art. 59 CPP
Decisione
1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lett. a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria:
- a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
- b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
- c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello;
- d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello di un Cantone.
2 La decisione è resa per scritto e motivata.
3 Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4 Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Ausstand61 citazioni
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Strafverfahren; Ausstand61 citazioni
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Strafverfahren; Ausstand51 citazioni
Ultime sentenze del TF
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