Art. 59 CPP

Decisione

1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lett. a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria:
  1. a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
  2. b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
  3. c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello;
  4. d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello di un Cantone.
2 La decisione è resa per scritto e motivata.
3 Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4 Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; Ausstand
    · 07/06/2017 · 61 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren; Ausstand
    · 19/11/2013 · 61 citazioni de
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    · 05/04/2017 · 51 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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