Art. 99 CPP
Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento
1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.
2 La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l’articolo 103.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Herausgabe von Verfahrensakten4 citazioni
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2 citazioni03/07/2013 · 2 citazioni de
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Accesso agli atti1 citazioniXA250003· 21/10/2025 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.