Art. 99 CPP

Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento

1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.
2 La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l’articolo 103.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media
    · 26/05/2021 · 9 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Herausgabe von Verfahrensakten
    · 28/10/2019 · 4 citazioni de Riassunto
  • 03/07/2013 · 2 citazioni de
  • Accesso agli atti
    XA250003
    · 21/10/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.