Art. 29 LSu
Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari
1 Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l’autorità competente esige la restituzione dell’aiuto finanziario. L’importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.
2 Nel caso di alienazione, l’autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l’acquirente soddisfa i presupposti per l’aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.
3 Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all’autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cpv. 1-3 della disposizione transitoria relativa alla modifica della LAI del 6 ottobre 2006; art. 32 LSu0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Zweckentfremdung; Rückerstattung der Kantons- und Bundesbeiträge3 citazioni
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3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.