Art. 42 LSu

Disposizioni transitorie

1 Il capitolo 3 della presente legge s’applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d’aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l’entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente.
2 Le ordinanze non conformi alle disposizioni del capitolo 3 devono essere adeguate entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non si fondino su leggi o decreti federali di obbligatorietà generale che vi deroghino.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 20/06/1996 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cpv. 1-3 della disposizione transitoria relativa alla modifica della LAI del 6 ottobre 2006; art. 32 LSu
    · 03/07/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.