Art. 23 LCStr
1 Il rifiuto e la revoca d’una licenza di circolazione o d’una licenza di condurre, come anche il divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale devono essere notificati per iscritto all’interessato, con indicazione dei motivi. Di regola, prima della revoca della licenza di condurre e prima dell’assoggettamento a un divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale, l’interessato deve essere sentito.
2 Un Cantone può proporre tali provvedimenti a quello competente, se viene a conoscenza di motivi che li giustificano: può parimente proporli alla Confederazione, se essa è competente.
3 Qualora un provvedimento contro un conducente sia in vigore da cinque anni, l’autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta, prende una nuova decisione, in quanto l’interessato renda attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più. Se l’interessato ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da revocare deve essere consultato.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso di diritto amministrativo: Ammissibilità (art. 101 lett. c e art. 97 e seg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni12/09/2016 · 7 citazioni de
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5 citazioni
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3 citazioni30/01/2023 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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