Art. 23 LCStr

1 Il rifiuto e la revoca d’una licenza di circolazione o d’una licenza di condurre, come anche il divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale devono essere notificati per iscritto all’interessato, con indicazione dei motivi. Di regola, prima della revoca della licenza di condurre e prima dell’assoggettamento a un divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale, l’interessato deve essere sentito.
2 Un Cantone può proporre tali provvedimenti a quello competente, se viene a conoscenza di motivi che li giustificano: può parimente proporli alla Confederazione, se essa è competente.
3 Qualora un provvedimento contro un conducente sia in vigore da cinque anni, l’autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta, prende una nuova decisione, in quanto l’interessato renda attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più. Se l’interessato ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da revocare deve essere consultato.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

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    Ricorso di diritto amministrativo: Ammissibilità (art. 101 lett. c e art. 97 e seg
    · 15/10/1971 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.