Art. 68 LCStr
1 L’assicuratore è tenuto ad allestire un attestato di assicurazione per l’autorità che rilascia la licenza di circolazione.
2 L’assicuratore deve notificare all’autorità la sospensione o la cessazione dell’assicurazione, le quali diventano efficaci verso le parti lese solo con la restituzione della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, ma in ogni caso 60 giorni dopo il ricevimento della notificazione dell’assicuratore, salvo che l’assicurazione sia stata precedentemente sostituita con un’altra. Non appena ricevuta la notificazione, l’autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo.
3 Quando le targhe di controllo sono depositate presso l’autorità competente, gli effetti dell’assicurazione sono sospesi. L’autorità ne avverte l’assicuratore.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Eccezione al privilegio di regresso del datore di lavoro; nozione di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria; incidente con un escavatore0 citazioni
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2Privilegio di responsabilità del datore di lavoro; azione diretta contro l'assicuratore0 citazioni
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3Assicurazione per la responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore0 citazioni
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4Causa diretta; responsabilità del cantone per l'agire illecito e colpevole dei suoi funzionari nell'esercizio delle loro mansioni di diritto pubblico. 1. Presupposti della causa diretta giusta l'art. 42 OG (consid. 1, 2…0 citazioni
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5Sospensione dell'assicurazione. 1. Queste disposizioni disciplinano la validità delle targhe di controllo; invece, riguardo alla licenza di circolazione, costituiscono delle semplici prescrizioni d'ordine. 2. Chi, nell'…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni18/07/2001 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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