Art. 81 LCStr
Se una persona assoggettata all’assicurazione militare è uccisa o ferita da un veicolo militare, la Confederazione risarcisce i danni esclusivamente secondo la legge federale del 19 giugno 1992 su l’assicurazione militare.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rapporto tra la responsabilità della Confederazione disciplinata dalla legge militare e quella fondata sulla legge sull'assicurazione militare0 citazioni
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2Responsabilità civile del milite che ferisce altri militi con un veicolo a motore privato0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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