Art. 53 O-COPA

1 Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un’offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a:
  1. a. pubblicare un’offerta per la società bersaglio, o b. dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l’obbligo di presentare un’offerta.
2 La Commissione sente in precedenza l’offerente potenziale e la società bersaglio.
3 Essa può esonerare l’offerente potenziale dall’obbligo di cui al cpv. 1 lett. b, in particolare se terzi presentano un’offerta per la società bersaglio.
4 Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell’offerta, un’offerta pubblicata più tardi dall’offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al cpv. 1, quando l’offerente potenziale:
  1. a. non rispetta l’obbligo della Commissione di cui al cpv. 1;
  2. b. non rispetta la sua dichiarazione di cui al cpv. 1 lett. b.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Qualità di parte di un gruppo di azionisti di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA (art. 53 e 54 O-COPA) nell'ambito di una procedura tendente al riconoscimento dell'eventuale obbligo di presentare un'offerta pu…
    · 18/02/2003 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo di presentare un'offerta pubblica; posizione dell'azionista di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA e alla Commissione delle banche; legittimazione ad interporre un ricorso di diritto amministrativo
    · 27/02/2007 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.