Art. 53 O-COPA
1 Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un’offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a:
- a. pubblicare un’offerta per la società bersaglio, o b. dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l’obbligo di presentare un’offerta.
2 La Commissione sente in precedenza l’offerente potenziale e la società bersaglio.
3 Essa può esonerare l’offerente potenziale dall’obbligo di cui al cpv. 1 lett. b, in particolare se terzi presentano un’offerta per la società bersaglio.
4 Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell’offerta, un’offerta pubblicata più tardi dall’offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al cpv. 1, quando l’offerente potenziale:
- a. non rispetta l’obbligo della Commissione di cui al cpv. 1;
- b. non rispetta la sua dichiarazione di cui al cpv. 1 lett. b.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Qualità di parte di un gruppo di azionisti di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA (art. 53 e 54 O-COPA) nell'ambito di una procedura tendente al riconoscimento dell'eventuale obbligo di presentare un'offerta pu…5 citazioni
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2Obbligo di presentare un'offerta pubblica; posizione dell'azionista di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA e alla Commissione delle banche; legittimazione ad interporre un ricorso di diritto amministrativo2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni27/02/2007 · 1 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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