Art. 42 LDA

Condizioni

1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che:
  1. a. sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera;
  2. b. hanno per scopo principale la gestione di diritti d’autore o di diritti di protezione affini;
  3. c. sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti;
  4. d. concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società;
  5. e. offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali;
  6. f. lasciano presumere una gestione efficace ed economica.
2 Di norma è accordata l’autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 1 cpv. 2, art. 42 num. 1 lett. a e b LDA. 1. Il diritto d'autore su un manuale didattico è violato anche quando il plagio concerne le caratteristiche fondamentali di detto manuale, segnatamente il piano, la scelta…
    · 26/10/1962 · 1 citazioni
  2. 2
    · 22/09/1998 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ricorso per riforma
    · 25/11/1975 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Contratto di edizione
    · 21/01/1975 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 64_II_162
    01/01/1938 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.