Art. 47 LDA

Tariffa comune

1 Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d’opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l’incasso.
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tariffe forfettarie
    · 10/02/1999 · 46 citazioni Riassunto
  2. 2
    Approvazione della tariffa comune 4d (tassa sui supporti di memorizzazione digitale come microchip oppure hard disk per apparecchi registratori audio e audiovisivi)
    · 19/06/2007 · 29 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto d'autore; uso privato; possibilità di fare allestire da terzi gli esemplari di opere destinati all'uso privato
    · 26/06/2007 · 9 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 16/02/1973 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 57_I_62
    16/02/1931 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 53_I_326
    01/01/1927 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.