Art. 47 LDA
Tariffa comune
1 Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d’opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l’incasso.
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tariffe forfettarie46 citazioni
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2Approvazione della tariffa comune 4d (tassa sui supporti di memorizzazione digitale come microchip oppure hard disk per apparecchi registratori audio e audiovisivi)29 citazioni
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3Diritto d'autore; uso privato; possibilità di fare allestire da terzi gli esemplari di opere destinati all'uso privato9 citazioni
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40 citazioni
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5DTF 57_I_620 citazioni16/02/1931 · 0 citazioni
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6DTF 53_I_3260 citazioni01/01/1927 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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10 citazioni
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8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.