Art. 27 LAINF

Ammontare

L’assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Alla revisione dell’assegno (art. 17 LPGA ) si applica per analogia l’articolo 22.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza e cure a domicilio; relazione tra il contributo dell'assicuratore per l'assistenza non medica al domicilio e l'assegno per grandi invalidi secondo l'art. 26 LAINF
    · 27/10/2021 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 37 OAINF: Inizio del diritto a un assegno per grandi invalidi
    · 16/10/2006 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Coordinazione delle prestazioni tra l'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni; grande invalidità di grado elevato; diritto all'assegno per grandi invalidi
    · 14/06/2024 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 04/03/2013 · 2 citazioni de
  • Hilflosenentschädigung; Notwendigkeit der dauernden persönlichen Überwachung als Folge des Unfalles nicht gegeben.
    UV.2017.00013
    · 12/06/2017 · 1 citazioni de
  • Höhe des Beitrags an nichtmedizinische Hilfe zu Hause (UVV 18 II lit. b) ohne bei der Hilflosenentschädigung berücksichtigte Bereiche (sachliche Kongruenz); Abweisung. (BGE 8C_81/2021)
    UV.2018.00221
    · 16/07/2012 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.