Art. 27 LAINF
Ammontare
L’assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Alla revisione dell’assegno (art. 17 LPGA ) si applica per analogia l’articolo 22.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza e cure a domicilio; relazione tra il contributo dell'assicuratore per l'assistenza non medica al domicilio e l'assegno per grandi invalidi secondo l'art. 26 LAINF5 citazioni
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2Art. 37 OAINF: Inizio del diritto a un assegno per grandi invalidi5 citazioni
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3Coordinazione delle prestazioni tra l'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni; grande invalidità di grado elevato; diritto all'assegno per grandi invalidi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni04/03/2013 · 2 citazioni de
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Hilflosenentschädigung; Notwendigkeit der dauernden persönlichen Überwachung als Folge des Unfalles nicht gegeben.1 citazioniUV.2017.00013· 12/06/2017 · 1 citazioni de
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Höhe des Beitrags an nichtmedizinische Hilfe zu Hause (UVV 18 II lit. b) ohne bei der Hilflosenentschädigung berücksichtigte Bereiche (sachliche Kongruenz); Abweisung. (BGE 8C_81/2021)1 citazioniUV.2018.00221· 16/07/2012 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.