Art. 70 LAINF
Campo d’attività
1 Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d’obbligo e a titolo facoltativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge.
2 Le casse malati possono praticare l’assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l’assicurazione per l’indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l’assicuratore tenuto alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.
3 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni all’INSAI o a un terzo. Il trasferimento deve essere approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per gli assicuratori di cui all’articolo 68 cpv. 1 lett. a e dall’Ufficio federale della sanità pubblica per gli assicuratori di cui all’articolo 68 cpv. 1 lett. c.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legittimazione a ricorrere; legittimazione a presentare una domanda di revisione4 citazioni
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23 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Bei Zusammenarbeit zweier Versicherer im Sinne von Art. 70 Abs. 2 UVG ist in einer Verfügung über Einstellung der Taggelder und Beginn der Rente zu befinden1 citazioniUV.2011.00146· 21/03/2012 · 1 citazioni de
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Unfallversicherung (Kausalzusammenhang, Taggeld, Invalidenrente, Rückerstattung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.