Art. 70 LAINF

Campo d’attività

1 Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d’obbligo e a titolo facoltativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge.
2 Le casse malati possono praticare l’assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l’assicurazione per l’indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l’assicuratore tenuto alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.
3 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni all’INSAI o a un terzo. Il trasferimento deve essere approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per gli assicuratori di cui all’articolo 68 cpv. 1 lett. a e dall’Ufficio federale della sanità pubblica per gli assicuratori di cui all’articolo 68 cpv. 1 lett. c.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legittimazione a ricorrere; legittimazione a presentare una domanda di revisione
    · 13/02/2012 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 13/11/2007 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 13/02/2012 · 4 citazioni de Riassunto
  • Bei Zusammenarbeit zweier Versicherer im Sinne von Art. 70 Abs. 2 UVG ist in einer Verfügung über Einstellung der Taggelder und Beginn der Rente zu befinden
    UV.2011.00146
    · 21/03/2012 · 1 citazioni de
  • Unfallversicherung (Kausalzusammenhang, Taggeld, Invalidenrente, Rückerstattung)
    · 12/10/2011 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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