Art. 45a LSA

Prevenzione di conflitti di interessi

1 Gli intermediari assicurativi adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dall’intermediazione di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti.
2 Se non può escludere un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l’intermediario assicurativo glielo comunica prima della conclusione del contratto d’assicurazione.
3 Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fissazione dei premi nell'ambito dell'assicurazione complementare
    · 07/05/1998 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/03/2004 · 1 citazioni de Riassunto
  • Verwendung der kantonalen Beiträge für die interkantonalen stationären Behandlungen von Halbprivat- und Privatpatienten für das Jahr 2001
    · 02/02/2006 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.