Art. 45a LSA
Prevenzione di conflitti di interessi
1 Gli intermediari assicurativi adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dall’intermediazione di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti.
2 Se non può escludere un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l’intermediario assicurativo glielo comunica prima della conclusione del contratto d’assicurazione.
3 Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Fissazione dei premi nell'ambito dell'assicurazione complementare1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni
-
Verwendung der kantonalen Beiträge für die interkantonalen stationären Behandlungen von Halbprivat- und Privatpatienten für das Jahr 20010 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.