Art. 17 OM
Perizia di procedure, medicamenti con principi attivi noti e biosimilari
1 Swissmedic non effettua una propria perizia scientifica per i seguenti tipi di domande:
- a. domande di omologazione concernenti una procedura o un medicamento con principi attivi noti, già omologati da un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente;
- b. domande di omologazione concernenti un medicamento biosimilare già omologato dalla Commissione europea o dall’autorità statunitense di controllo degli alimenti e dei medicinali (United States Food and Drug Administration).
2 Esegue una propria perizia scientifica se:
- a. l’omologazione per la procedura o il medicamento è stata eseguita in due o più Paesi che prevedono un controllo dei medicamenti equivalente e le decisioni delle autorità di tali Paesi sono contraddittorie fra loro;
- b. in base a proprie perizie precedenti, a nuove conoscenze riportate dalle pubblicazioni scientifiche o a informazioni derivanti dalla collaborazione con altre autorità di controllo dei medicamenti ha seri dubbi in merito alla decisione di omologazione estera.
3 La perizia scientifica di cui al cpv. 2 si limita ai punti dubbi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Seconda domanda d'omologazione per generici1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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1 citazioni
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Assicurazione malattia (elenco delle specialità; verifica triennale delle condizioni di ammissione)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.