Art. 29 OM
Momento della pubblicazione dell’informazione relativa al medicamento
Il titolare di un’omologazione per medicamenti per uso umano e veterinario deve aver comunicato all’istituzione di cui all’articolo 67 cpv. 3 LATer, nella forma prevista a tale scopo, i contenuti delle informazioni sui medicamenti prescritte dalla legge al più tardi al momento della prima immissione in commercio del suo preparato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)2 citazioni
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2Diritto di ricorso di associazioni professionali1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Versand nicht rezeptpflichtiger Arzneimittel4 citazioni
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2 citazioni
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.