Art. 5 OBAF

Protezione delle specie

1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:
  1. a. la caccia è vietata;
  2. b. gli animali non vanno disturbati, braccati o adescati fuori della bandita; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati;
  3. c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura;
  4. d. è vietato portar seco, conservare o adoperare armi e trappole. I Cantoni possono consentire eccezioni per persone che abitano all’interno della bandita e per zone parzialmente protette. Le persone legittimate alla caccia o i militari hanno il diritto, rispettivamente nei periodi venatorio o di servizio (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di traversare la bandita con armi scariche. I guardiacaccia sono legittimati ad adoperare armi e trappole;
  5. e. è vietato piantare tende o campeggiare. È fatto salvo l’uso di campeggi ufficiali. I Cantoni possono accordare eccezioni;
  6. f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 cpv. 3 lett. a, nonché 28 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 maggio 2014 sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre accordare eccezioni per: 1. la ricerca scientifica, 2. programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, 3. ispezioni di infrastrutture, 4. fotografie e video realizzati nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo il cpv. 2, nonché fotografie e video di interesse pubblico, 5. il salvataggio di cuccioli di capriolo;
  7. g. è vietata l’attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati;
  8. h. è vietato circolare su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli fuori delle strade e dei percorsi agricoli o forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardiacaccia oppure per lavori agricoli o selvocolturali. I Cantoni possono accordare altre eccezioni;
  9. i. sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio; è fatto salvo l’uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d’impianti militari speciali; sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d’armi per compiti di controllo dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
2 Le competizioni sportive o altre manifestazioni collettive sono ammesse soltanto se non compromettono gli scopi protettivi della bandita. Gli organizzatori delle manifestazioni debbono ottenere preliminarmente il relativo permesso cantonale.
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 cpv. 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Costruzione di una pista da sci in una bandita federale di caccia
    · 11/03/2008 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Divieto della caccia e autorizzazione di abbattimento di animali cacciabili nelle bandite di caccia
    · 25/11/2020 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 27/12/2016 · 2 citazioni de
  • VG.2020.00061
    24/06/2021 · 1 citazioni de
  • Baubewilligung/Raumplanerische Ausnahmebewilligung für den Bau der Pistenverbindung Titlisboden-Stäubi-Trübseeebene Piste Sulzli und Schlepplift Schlächtismatt
    · 11/03/2008 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.