Art. 5 OBAF
Protezione delle specie
1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:
- a. la caccia è vietata;
- b. gli animali non vanno disturbati, braccati o adescati fuori della bandita; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati;
- c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura;
- d. è vietato portar seco, conservare o adoperare armi e trappole. I Cantoni possono consentire eccezioni per persone che abitano all’interno della bandita e per zone parzialmente protette. Le persone legittimate alla caccia o i militari hanno il diritto, rispettivamente nei periodi venatorio o di servizio (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di traversare la bandita con armi scariche. I guardiacaccia sono legittimati ad adoperare armi e trappole;
- e. è vietato piantare tende o campeggiare. È fatto salvo l’uso di campeggi ufficiali. I Cantoni possono accordare eccezioni;
- f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 cpv. 3 lett. a, nonché 28 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 maggio 2014 sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre accordare eccezioni per: 1. la ricerca scientifica, 2. programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, 3. ispezioni di infrastrutture, 4. fotografie e video realizzati nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo il cpv. 2, nonché fotografie e video di interesse pubblico, 5. il salvataggio di cuccioli di capriolo;
- g. è vietata l’attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati;
- h. è vietato circolare su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli fuori delle strade e dei percorsi agricoli o forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardiacaccia oppure per lavori agricoli o selvocolturali. I Cantoni possono accordare altre eccezioni;
- i. sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio; è fatto salvo l’uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d’impianti militari speciali; sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d’armi per compiti di controllo dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
2 Le competizioni sportive o altre manifestazioni collettive sono ammesse soltanto se non compromettono gli scopi protettivi della bandita. Gli organizzatori delle manifestazioni debbono ottenere preliminarmente il relativo permesso cantonale.
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 cpv. 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Costruzione di una pista da sci in una bandita federale di caccia4 citazioni
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2Divieto della caccia e autorizzazione di abbattimento di animali cacciabili nelle bandite di caccia0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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VG.2020.000611 citazioni24/06/2021 · 1 citazioni de
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Baubewilligung/Raumplanerische Ausnahmebewilligung für den Bau der Pistenverbindung Titlisboden-Stäubi-Trübseeebene Piste Sulzli und Schlepplift Schlächtismatt1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.