Art. 26 LResp

1 Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un funzionario, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni del diritto anteriore.
2 La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni cagionati prima dell’entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la perenzione prevista nell’articolo 20.
3 Le domande di permesso d’agire civilmente contro un funzionario, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono considerate pretese litigiose conformemente all’articolo 10 cpv. 2; le medesime sono trasmesse d’ufficio al servizio competente.
4 Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la questione è espletata conformemente al diritto anteriore.
5 Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Confederazione contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di responsabilità nei confronti dello Stato promossa da un fuggitivo ebreo il quale, durante la seconda guerra mondiale, è stato respinto e consegnato alle autorità germaniche
    · 21/01/2000 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Infortunio ferroviario nel quale sono implicati funzionari e operai messi a disposizione da imprese private alle ferrovie federali. 1. Il titolare di una delle funzioni annoverate nell'elenco compilato dal Consiglio fed…
    · 11/12/1962 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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