Art. 26 LResp
1 Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un funzionario, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni del diritto anteriore.
2 La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni cagionati prima dell’entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la perenzione prevista nell’articolo 20.
3 Le domande di permesso d’agire civilmente contro un funzionario, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono considerate pretese litigiose conformemente all’articolo 10 cpv. 2; le medesime sono trasmesse d’ufficio al servizio competente.
4 Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la questione è espletata conformemente al diritto anteriore.
5 Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Confederazione contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di responsabilità nei confronti dello Stato promossa da un fuggitivo ebreo il quale, durante la seconda guerra mondiale, è stato respinto e consegnato alle autorità germaniche0 citazioni
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2Infortunio ferroviario nel quale sono implicati funzionari e operai messi a disposizione da imprese private alle ferrovie federali. 1. Il titolare di una delle funzioni annoverate nell'elenco compilato dal Consiglio fed…0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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