Art. 9 OLAL
Disdetta
1 Il modulo per la notificazione della disdetta previsto dall’articolo 266l cpv. 2 CO deve contenere:
- a. la designazione dell’oggetto locato al quale la disdetta si riferisce;
- b. la data a partire dalla quale la disdetta sarà effettiva;
- c. l’avvertenza che, su domanda del conduttore, il locatore è tenuto a motivare la disdetta;
- d. l’indicazione delle condizioni legali per contestare la disdetta e per domandare una protrazione della locazione (art. 271–273 CO);
- e. l’elenco delle autorità di conciliazione e la loro competenza territoriale.
2 I Cantoni provvedono affinché nei Comuni vi siano a disposizione moduli in n. sufficiente. A tal fine, possono depositare presso le cancellerie comunali i propri moduli.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Disdetta del contratto di locazione data dal locatore; esigenze concernenti il modulo ufficiale3 citazioni
-
2Sublocazione, disdetta della locazione2 citazioni
-
3Disdetta della locazione da parte del locatore; esigenze concernenti la firma manoscritta0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
2 citazioni25/02/2010 · 2 citazioni de
-
1 citazioni
-
Espulsione0 citazioniLF220001· 20/01/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.