Art. 29 ONC
Avvisatori
1 Il conducente deve comportarsi in modo da dover usare il meno possibile avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 109 cpv. 6 e 110 cpv. 3 lett. b OETV ).
2 Il conducente deve usare l’avvisatore acustico se fanciulli, ai bordi della strada o su di essa, non prestano attenzione al traffico e prima delle curve strette e senza visuale fuori delle località.
3 Dall’imbrunire in poi possono essere dati soltanto segnali luminosi. Possono essere usati gli avvisatori acustici solo in caso di pericolo.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obblighi di prudenza nei confronti di fanciulli nella circolazione stradale7 citazioni
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23 citazioni
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3Art. 40 LCS, 16 cpv. 3 e 29 cpv. 4 ONCS1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni29/08/2011 · 3 citazioni de
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3 citazioni04/08/2004 · 3 citazioni de
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Grobe Verletzung von Verkehrsregeln; Anklagegrundsatz, Beweiswürdigung2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.