Art. 29 ONC

Avvisatori

1 Il conducente deve comportarsi in modo da dover usare il meno possibile avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 109 cpv. 6 e 110 cpv. 3 lett. b OETV ).
2 Il conducente deve usare l’avvisatore acustico se fanciulli, ai bordi della strada o su di essa, non prestano attenzione al traffico e prima delle curve strette e senza visuale fuori delle località.
3 Dall’imbrunire in poi possono essere dati soltanto segnali luminosi. Possono essere usati gli avvisatori acustici solo in caso di pericolo.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obblighi di prudenza nei confronti di fanciulli nella circolazione stradale
    · 26/05/2003 · 7 citazioni
  2. 2
    · 08/02/1980 · 3 citazioni
  3. 3
    Art. 40 LCS, 16 cpv. 3 e 29 cpv. 4 ONCS
    · 29/09/1987 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 29/08/2011 · 3 citazioni de
  • 04/08/2004 · 3 citazioni de
  • Grobe Verletzung von Verkehrsregeln; Anklagegrundsatz, Beweiswürdigung
    · 27/05/2016 · 2 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.