Art. 27 DPA
1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l’articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell’amministrazione in causa.
2 La decisione sul reclamo va notificata per scritto al reclamante e deve indicare i rimedi giuridici.
3 La decisione sul reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento.
4 I capoversi 1 a 3 si applicano per analogia ai reclami per operazioni d’inchiesta e omissioni di chi agisce per organismi con compiti federali di diritto pubblico; tuttavia, l’autorità di prima istanza è il Dipartimento preposto.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Delega della competenza di giudicare; ammissibilità del reclamo1 citazioni
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2Decreto penale; pubblicità di una decisione penale1 citazioni
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31 citazioni
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4Art. 29 cpv. 2 OG, art. 25 segg1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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16 citazioni06/09/2017 · 16 citazioni de
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10 citazioni15/04/2019 · 10 citazioni de
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6 citazioni22/03/2021 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.