Art. 27 DPA

1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l’articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell’amministrazione in causa.
2 La decisione sul reclamo va notificata per scritto al reclamante e deve indicare i rimedi giuridici.
3 La decisione sul reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento.
4 I capoversi 1 a 3 si applicano per analogia ai reclami per operazioni d’inchiesta e omissioni di chi agisce per organismi con compiti federali di diritto pubblico; tuttavia, l’autorità di prima istanza è il Dipartimento preposto.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Delega della competenza di giudicare; ammissibilità del reclamo
    · 26/08/2002 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Decreto penale; pubblicità di una decisione penale
    · 18/05/1998 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 11/07/1994 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 29 cpv. 2 OG, art. 25 segg
    · 07/04/1981 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 06/09/2017 · 16 citazioni de
  • 15/04/2019 · 10 citazioni de
  • 22/03/2021 · 6 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.