Art. 48 DPA
1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un’abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l’imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell’infrazione.
2 Occorrendo, l’imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.
3 La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell’amministrazione in causa.
4 Se vi è pericolo nel ritardo e se l’ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev’essere motivato negli atti.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni
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Apertura13 citazioni
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Beschlagnahme/Entsiegelung12 citazioni
Ultime sentenze del TF
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