Art. 63 DPA

1 Tasse, indennità, contributi, crediti e interessi da pagare o da restituire sono fatti valere in conformità delle norme di competenza e di procedura della singola legge amministrativa.
2 L’amministrazione, se autorizzata a decidere sull’obbligo di pagamento o restituzione, lo può fare con il decreto penale; tuttavia, la decisione è soggetta in ogni caso a riesame soltanto nel procedimento d’impugnazione previsto dalla singola legge amministrativa e deve menzionare i rimedi giuridici.
3 Se il decreto penale si fonda su una decisione sull’obbligo di pagamento o restituzione e soltanto questa, impugnata a tenore del cpv. 2, è modificata o annullata, l’amministrazione decide di nuovo conformemente all’articolo 62.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prescrizione dei reati doganali e delle infrazioni alla legge sull'IVA; sospensione della prescrizione in caso di procedure penali amministrative condotte contro più autori; art. 2, 11, 62, 63 e 69 DPA, art. 129 LD, art…
    · 16/10/2008 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rapporto tra l'obbligo di ricupero successivo di prestazione nel senso dell'art. 12 DPA e i crediti fiscali; termine di prescrizione per il ricupero successivo di prestazione, in particolare in caso di realizzazione deg…
    · 15/12/2023 · 3 citazioni
  3. 3
    Art. 123 e art. 124 dell'ordinanza della legge sulle dogane (OLD)
    · 12/09/1990 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.