Art. 63 DPA
1 Tasse, indennità, contributi, crediti e interessi da pagare o da restituire sono fatti valere in conformità delle norme di competenza e di procedura della singola legge amministrativa.
2 L’amministrazione, se autorizzata a decidere sull’obbligo di pagamento o restituzione, lo può fare con il decreto penale; tuttavia, la decisione è soggetta in ogni caso a riesame soltanto nel procedimento d’impugnazione previsto dalla singola legge amministrativa e deve menzionare i rimedi giuridici.
3 Se il decreto penale si fonda su una decisione sull’obbligo di pagamento o restituzione e soltanto questa, impugnata a tenore del cpv. 2, è modificata o annullata, l’amministrazione decide di nuovo conformemente all’articolo 62.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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114 citazioni
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2Rapporto tra l'obbligo di ricupero successivo di prestazione nel senso dell'art. 12 DPA e i crediti fiscali; termine di prescrizione per il ricupero successivo di prestazione, in particolare in caso di realizzazione deg…3 citazioni
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3Art. 123 e art. 124 dell'ordinanza della legge sulle dogane (OLD)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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19 citazioni
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18 citazioni
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17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.