Art. 9 OPI

Cooperazione di più aziende

1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.
2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per tale azienda, di:
  1. a. pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
  2. b. fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute;
  3. c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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