Art. 2 RDC
1 L’ufficio di esecuzione del domicilio del debitore è competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, anche se i beni della comunione (mobili o stabili) sono posti, in tutto od in parte, in altro circondario.
2 Se il debitore è domiciliato all’estero, è competente per pignorare le parti o i redditi spettantigli di una successione indivisa l’ufficio d’esecuzione dell’ultimo domicilio dell’ereditando. Se l’ultimo domicilio dell’ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 87 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d’esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sequestro di una quota di una successione indivisa; luogo del sequestro6 citazioni
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2Sequestro di una quota ereditaria - Luogo del sequestro2 citazioni
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3Impugnazione del decreto di sequestro0 citazioni
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41. Parte di comproprietà su un fondo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nichtigkeit der Betreibung5 citazioni
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Arrest1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.