Art. 2 RDC

1 L’ufficio di esecuzione del domicilio del debitore è competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, anche se i beni della comunione (mobili o stabili) sono posti, in tutto od in parte, in altro circondario.
2 Se il debitore è domiciliato all’estero, è competente per pignorare le parti o i redditi spettantigli di una successione indivisa l’ufficio d’esecuzione dell’ultimo domicilio dell’ereditando. Se l’ultimo domicilio dell’ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 87 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d’esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sequestro di una quota di una successione indivisa; luogo del sequestro
    · 12/03/1992 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Sequestro di una quota ereditaria - Luogo del sequestro
    · 21/07/1983 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Impugnazione del decreto di sequestro
    · 18/03/1965 · 0 citazioni
  4. 4
    1. Parte di comproprietà su un fondo
    · 03/03/1959 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.