Art. 1 RFF
1 Soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento i fondi nel senso dell’articolo 655 del Codice civile (CC) situati in Svizzera.
2 Esse non si applicano alla realizzazione dei diritti di partecipazione del debitore ad una proprietà comune (p. es. al diritto ad una quota di una successione indivisa), che debbono essere realizzati giusta le norme del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Parte di comproprietà su un fondo1 citazioni
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2Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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