Art. 10 RFF

1 I fondi iscritti nel registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore possono venir pignorati solo se il creditore renda verosimile: 1. che il debitore ne ha acquistata la proprietà (art. 656 cpv. 2 CC ) senza iscrizioni nel Registro fondiario (occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza); 2. o che in virtù del regime matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi del debitore escusso; 3. o che l’iscrizione è errata.
2 In questi casi l’ufficio, appena eseguito il pignoramento, promuoverà la procedura di rivendicazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 17/08/1988 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pignoramento di un immobile iscritto nel registro fondiario sotto il nome di un terzo non debitore
    · 01/02/1991 · 15 citazioni
  3. 3
    DTF 55_III_55
    28/06/1929 · 4 citazioni
  4. 4
    1. Quando dev'essere pignorato un immobile non iscritto al nome del debitore? Oltre ai casi previsti nell'art. 10 del regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi, occorre prendere in considerazione il fatt…
    · 30/08/1955 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 57_III_41
    01/01/1931 · 3 citazioni
  6. 6
    DTF 55_III_124
    17/10/1929 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Unentgeltliche Rechtspflege in einem Arrestverfahren
    · 11/04/2008 · 4 citazioni de
  • 08/10/2001 · 4 citazioni de
  • Pfändungsauftrag
    · 03/05/2007 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.