Art. 10 RFF
1 I fondi iscritti nel registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore possono venir pignorati solo se il creditore renda verosimile: 1. che il debitore ne ha acquistata la proprietà (art. 656 cpv. 2 CC ) senza iscrizioni nel Registro fondiario (occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza); 2. o che in virtù del regime matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi del debitore escusso; 3. o che l’iscrizione è errata.
2 In questi casi l’ufficio, appena eseguito il pignoramento, promuoverà la procedura di rivendicazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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122 citazioni
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2Pignoramento di un immobile iscritto nel registro fondiario sotto il nome di un terzo non debitore15 citazioni
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3DTF 55_III_554 citazioni28/06/1929 · 4 citazioni
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41. Quando dev'essere pignorato un immobile non iscritto al nome del debitore? Oltre ai casi previsti nell'art. 10 del regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi, occorre prendere in considerazione il fatt…3 citazioni
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5DTF 57_III_413 citazioni01/01/1931 · 3 citazioni
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6DTF 55_III_1243 citazioni17/10/1929 · 3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unentgeltliche Rechtspflege in einem Arrestverfahren4 citazioni
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4 citazioni08/10/2001 · 4 citazioni de
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Pfändungsauftrag2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.