Art. 120 RFF
Se il pegno non è stato realizzato per mancanza di un’offerta sufficiente o se il credito del creditore pignoratizio istante non è coperto dal ricavo, dovrà essere rilasciato un atto d’insufficienza di pegno ai sensi dell’articolo 158 della LEF. Agli altri creditori pignoratizi sarà rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro pretese sono rimaste scoperte.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto della comunione dei comproprietari per piani di costituire un'ipoteca per garantire il proprio diritto ai contributi nei confronti dei comproprietari per piani (art. 712i CC). 1. Il diritto della comunione dei c…2 citazioni
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2Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private1 citazioni
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31 citazioni
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4DTF 65_III_331 citazioni17/03/1939 · 1 citazioni
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5Attestato di insufficienza di pegno (art. 158 cpv. 2 LEF)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Realizzazione del pegno immobiliare0 citazioni
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0 citazioni23/05/2014 · 0 citazioni de
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0 citazioni24/02/2009 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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