Art. 120 RFF

Se il pegno non è stato realizzato per mancanza di un’offerta sufficiente o se il credito del creditore pignoratizio istante non è coperto dal ricavo, dovrà essere rilasciato un atto d’insufficienza di pegno ai sensi dell’articolo 158 della LEF. Agli altri creditori pignoratizi sarà rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro pretese sono rimaste scoperte.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto della comunione dei comproprietari per piani di costituire un'ipoteca per garantire il proprio diritto ai contributi nei confronti dei comproprietari per piani (art. 712i CC). 1. Il diritto della comunione dei c…
    · 12/11/1980 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private
    · 01/06/1999 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Decisione dell'ufficio d'esecuzione emanata in vista dell'applicazione degli art. 157 e 158 LEF e concernente la chiusura di una esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, che è stata sospesa da un'o…
    · 18/09/1959 · 1 citazioni
  4. 4
    DTF 65_III_33
    17/03/1939 · 1 citazioni
  5. 5
    Attestato di insufficienza di pegno (art. 158 cpv. 2 LEF)
    · 29/06/1963 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Realizzazione del pegno immobiliare
    · 29/05/2018 · 0 citazioni de
  • 23/05/2014 · 0 citazioni de
  • 24/02/2009 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.