Art. 13 RFF
1 Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l’esecuzione, l’ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
2 Una volta pignorato il fondo è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del proprietario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sequestro; custodia presso l'ufficio di una cartella ipotecaria del proprietario (art. 98 cpv. 4 e art. 13 RFF)4 citazioni
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2Pignoramento di una cartella ipotecaria; azione rivendicatoria (art. 109 LEF); custodia presso l'ufficio d'esecuzione di un titolo di pegno costituito a favore del proprietario su un fondo pignorato (Art. 13 RRF). 1. Un…4 citazioni
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3Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione4 citazioni
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4DTF 66_III_382 citazioni25/09/1940 · 2 citazioni
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5Sequestro di fondi; presa in custodia di titoli di pegno eretti a nome del proprietario (art. 98 cpv. 1 e 4 LEF, art. 13 RFF)1 citazioni
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6DTF 62_III_1130 citazioni01/01/1936 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Steigerungsbedingungen / Lastenverzeichnis / Herausgabe der Schuldbriefe (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citazioniPS170069· 24/03/2017 · 1 citazioni de
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Richiesta di revoca1 citazioni
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1 citazioni18/10/2004 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.