Art. 13 RFF

1 Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l’esecuzione, l’ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
2 Una volta pignorato il fondo è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del proprietario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sequestro; custodia presso l'ufficio di una cartella ipotecaria del proprietario (art. 98 cpv. 4 e art. 13 RFF)
    · 03/11/1987 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pignoramento di una cartella ipotecaria; azione rivendicatoria (art. 109 LEF); custodia presso l'ufficio d'esecuzione di un titolo di pegno costituito a favore del proprietario su un fondo pignorato (Art. 13 RRF). 1. Un…
    · 07/02/1978 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione
    · 08/09/1965 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 66_III_38
    25/09/1940 · 2 citazioni
  5. 5
    Sequestro di fondi; presa in custodia di titoli di pegno eretti a nome del proprietario (art. 98 cpv. 1 e 4 LEF, art. 13 RFF)
    · 18/10/2004 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 62_III_113
    01/01/1936 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Steigerungsbedingungen / Lastenverzeichnis / Herausgabe der Schuldbriefe (Beschwerde über ein Betreibungsamt)
    PS170069
    · 24/03/2017 · 1 citazioni de
  • Richiesta di revoca
    · 01/06/2006 · 1 citazioni de
  • 18/10/2004 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.