Fatti
Nei confronti di A. X. sono state avviate diverse procedure esecutive, a seguito delle quali l'ufficio esecuzioni [Z.] ha proceduto, su richiesta dei creditori, al pignoramento dell'immobile iscritto nel registro fondiario [Z.], particella 1069. Nell'atto di pignoramento è stato menzionato un titolo di credito al portatore in possesso della moglie B. X., che il debitore le aveva donato nel 1976. L'ufficio esecuzioni ha fissato un termine di 10 giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 109 LEF.
A. X. e B. X. hanno presentato reclamo contro l'iscrizione nell'atto di pignoramento e hanno chiesto, tra l'altro, la cancellazione della fissazione del termine per l'opposizione. L'autorità cantonale di vigilanza ha respinto il reclamo, e A. X. e B. X. hanno quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il titolo di credito di proprietà gravante sull'immobile pignorato non può essere esso stesso pignorato. Pertanto, la fissazione del termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 109 LEF è inammissibile.
Se il titolo di credito si trova in possesso di un…