Art. 60 RFF
1 Ogni offerta sarà chiamata tre volte e ogni volta sarà enunciato se si tratta della prima, della seconda o della terza chiamata. L’ufficio è tenuto di proclamare deliberatario chi ha fatto l’ultima e maggiore offerta.
2 Se le condizioni d’incanto prescrivono che una somma sia da pagarsi in contanti o una garanzia da fornirsi immediatamente l’aggiudicazione sarà definitiva solo dopo queste prestazioni; se esse non vengono fornite, l’incanto sarà ripreso, l’offerta immediatamente precedente chiamata di nuovo tre volte e l’aggiudicazione sarà fatta all’oblatore di questa offerta, se essa non è superata.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 55_III_666 citazioni01/01/1929 · 6 citazioni
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2Prestazione di garanzie ai pubblici incanti; art. 45 cpv. 1 lett. e RFF. 1. Non viola il diritto federale prevedere nelle condizioni di vendita il pagamento di una somma determinata in contanti e la prestazione di garan…2 citazioni
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3Pubblici incanti (art. 125 sgg., 133 sgg., 156 e 256 LEF)2 citazioni
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4Realizzazione forzata di fondi. 1. Le offerte fatte per persone che non vengono designate per nome non sono valide (art. 58 cpv. 3 RFF) (consid. 2; cfr. inoltre il consid. 7). 2. Quando l'ultima offerta non è valida giu…1 citazioni
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5Incanti concernenti gli immobili1 citazioni
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6DTF 57_III_801 citazioni10/06/1931 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vendita libera1 citazioni
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Obergericht / Zivilgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskommission — KBE.2024.230 citazioniKBE.2024.23· 08/01/2025 · 0 citazioni de
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0 citazioni17/08/2004 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.