Art. 13 LTEO

Aliquota

1 La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.
2 Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare giusta l’articolo 4 cpv. 1 lett. a, la tassa è dimezzata.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tassa d'esenzione dal servizio militare; esenzione a causa di notevole menomazione fisica o mentale
    · 27/02/1998 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Tassa d'esenzione dal servizio militare; esenzione a causa di notevole menomazione fisica o mentale e riduzione di metà della tassa
    · 22/06/2000 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.