Art. 13 LTEO
Aliquota
1 La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.
2 Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare giusta l’articolo 4 cpv. 1 lett. a, la tassa è dimezzata.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tassa d'esenzione dal servizio militare; esenzione a causa di notevole menomazione fisica o mentale3 citazioni
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2Tassa d'esenzione dal servizio militare; esenzione a causa di notevole menomazione fisica o mentale e riduzione di metà della tassa1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni24/08/2017 · 4 citazioni de
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.