Fatti
L'Autorità federale delle contribuzioni (AFC) ha presentato ricorso contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna, che aveva esentato il ricorrente [X.] dall'imposta sostitutiva. [X.] era stato arruolato come granatiere corazzato nel 2005, ma era stato congedato anticipatamente dal servizio militare a causa di problemi al ginocchio. L'assicurazione militare SUVA aveva riconosciuto una responsabilità per l'aggravamento dei problemi al ginocchio sinistro, ma non per quelli al ginocchio destro.
L'Ufficio militare, protezione civile e esecuzione delle pene del Cantone di Lucerna aveva esentato [X.] dall'obbligo di pagamento per l'anno 2005, ma non per gli anni successivi. [X.] aveva presentato ricorso contro questa decisione e il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna aveva annullato la decisione di rigetto e esentato [X.] dall'imposta sostitutiva.
L'AFC aveva presentato ricorso contro questa sentenza e sostenuto che [X.] non poteva essere esentato dall'obbligo di pagamento, poiché non era permanentemente inabile al servizio e aveva la possibilità di prestare servizio di protezione civile volontaria.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso che l'autorità inferiore aveva trattato il caso in modo errato sulla base delle constatazioni della CEDU nel caso Glor. La CEDU aveva stabilito che la distinzione operata dalle autorità svizzere tra persone inabili al servizio militare esentate e non esentate dall'imposta sostitutiva era discriminatoria e violava l'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.
Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che il ricorrente, a differenza del caso Glor, aveva la possibilità di prestare servizio di protezione civile volontaria e quindi di adempiere al suo obbligo di servizio. Il ricorrente non aveva tuttavia dimostrato di aver presentato una…