Art. 21 LD
Obbligo di presentazione
1 Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all’arrivo dall’estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.
2 Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente ufficio doganale, indi esportarle intatte dopo l’espletamento dell’imposizione.
3 Sono soggette all’obbligo di presentazione anche le imprese di trasporto, per le merci da esse trasportate, a meno che tale obbligo non venga soddisfatto dai viaggiatori, per i loro bagagli, o dagli aventi diritto.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Qualifica della rettifica doganale, distinzione dalle fattispecie di rettifica concernenti le imposte dirette e rapporto con il ricorso in materia di diritto doganale41 citazioni
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225 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Automobilsteuer; Einfuhrsteuer54 citazioni
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31 citazioni
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31 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.