Art. 75 LD

Prescrizione

1 L’obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorta.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esecuzione o di rettifica da parte dell’autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l’obbligazione doganale è oggetto di una procedura di impugnazione.
3 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali.
4 L’obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell’anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA .

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Messa in pericolo della determinazione del dazio secondo la legge (art. 74, 75 LD). 1. Art. 29 cpv. 1, 31, 35 LD
    · 17/02/1986 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rapporto tra l'obbligo di ricupero successivo di prestazione nel senso dell'art. 12 DPA e i crediti fiscali; termine di prescrizione per il ricupero successivo di prestazione, in particolare in caso di realizzazione deg…
    · 15/12/2023 · 0 citazioni
  3. 3
    Riunione di più infrazioni doganali in un'entità sotto il profilo della prescrizione; carattere abituale delle infrazioni
    · 17/02/1993 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Art. 268 n. 1 PP; decisione incidentale impugnabile
    · 04/10/1985 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 96 e 97 LD, art. 129 RD
    · 22/03/1971 · 0 citazioni
  6. 6
    · 13/04/1970 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.