Art. 75 LD
Prescrizione
1 L’obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorta.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esecuzione o di rettifica da parte dell’autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l’obbligazione doganale è oggetto di una procedura di impugnazione.
3 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali.
4 L’obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell’anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA .
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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13 citazioni
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2Rapporto tra l'obbligo di ricupero successivo di prestazione nel senso dell'art. 12 DPA e i crediti fiscali; termine di prescrizione per il ricupero successivo di prestazione, in particolare in caso di realizzazione deg…0 citazioni
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3Riunione di più infrazioni doganali in un'entità sotto il profilo della prescrizione; carattere abituale delle infrazioni0 citazioni
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41. Art. 268 n. 1 PP; decisione incidentale impugnabile0 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.