Art. 82 LD

Contenuto del diritto di pegno doganale

1 La Confederazione ha un diritto di pegno legale (diritto di pegno doganale):
  1. a. sulle merci per le quali devono essere versati tributi doganali; e b. sulle merci o sulle cose che sono servite a commettere una violazione di disposti federali doganali o non doganali alla cui esecuzione l’UDSC coopera.
2 Se il pegno doganale non copre tutti i crediti garantiti, il debitore doganale può precisare quali debiti intende estinguere con il provento della realizzazione. Se il debitore doganale non si decide entro il termine stabilito, il pegno doganale risponde nella graduatoria stabilita dal Consiglio federale.
3 Il diritto di pegno doganale sorge contemporaneamente al credito doganale che deve garantire e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riunione di più infrazioni doganali in un'entità sotto il profilo della prescrizione; carattere abituale delle infrazioni
    · 17/02/1993 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prescrizione
    · 25/04/2003 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.