Art. 139 CPC

Notificazione per via elettronica

1 Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.
2 Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. la firma da utilizzare;
  2. b. il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
  3. c. le modalità di trasmissione;
  4. d. il momento in cui la citazione, l’ordinanza o la decisione è considerata notificata.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Dibattimento; videoconferenza
    · 06/07/2020 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2022.00365
    20/07/2022 · 2 citazioni de
  • Konkurseröffnung (Zustellung der Vorladung zur Konkursverhandlung)
    · 23/08/2021 · 2 citazioni de Riassunto
  • Wehrpflichtersatz 2018
    VB.2022.00365
    · 31/03/2021 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.