Art. 139 CPC
Notificazione per via elettronica
1 Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.
2 Il Consiglio federale disciplina:
- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui la citazione, l’ordinanza o la decisione è considerata notificata.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Dibattimento; videoconferenza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2022.003652 citazioni20/07/2022 · 2 citazioni de
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Konkurseröffnung (Zustellung der Vorladung zur Konkursverhandlung)2 citazioni
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Wehrpflichtersatz 20182 citazioniVB.2022.00365· 31/03/2021 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.