Art. 347 CPC

Esecutività

Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:
  1. a. l’obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l’esecuzione diretta della prestazione;
  2. b. il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
  3. c. la prestazione dovuta: 1. è sufficientemente determinata nel documento, 2. è riconosciuta nel documento dall’obbligato, e 3. è esigibile.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Atto autentico estero avente efficacia esecutiva
    · 15/11/2010 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 40_I_1
    27/02/1914 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Definitive Rechtsöffnung; Pfandverwertung
    · 12/06/2024 · 4 citazioni de Riassunto
  • Riapertura del diritto
    RT160195
    · 09/01/2017 · 1 citazioni de
  • rigetto definitivo dell'opposizione
    · 15/11/2010 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.