Art. 369 CPC

Procedura di ricusazione

1 Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.
2 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui la parte instante è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.
3 La parte instante può, entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusazione, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 cpv. 2.
4 Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.
5 La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Arbitrato interno; impugnabilità di una decisione sulla ricusazione dinanzi al Tribunale federale
    · 31/08/2022 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Binnenschiedsgerichtsbarkeit
    · 23/06/2021 · 3 citazioni de Riassunto
  • nationale Schiedsgerichtsbarkeit
    · 17/02/2025 · 0 citazioni de
  • Richiesta
    HG160182
    · 27/06/2019 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.