Art. 388 CPC

Rettifica, interpretazione e completamento del lodo

1 Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
  1. a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
  2. b. interpretare determinate parti del lodo;
  3. c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.
2 La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
3 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettifi-cata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Computo del termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC
    · 13/08/2024 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Interpretazione e rettifica, ordine pubblico procedurale, diritto di essere sentito
    · 25/03/2024 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.