Art. 388 CPC
Rettifica, interpretazione e completamento del lodo
1 Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
- a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
- b. interpretare determinate parti del lodo;
- c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.
2 La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
3 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettifi-cata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Computo del termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC0 citazioni
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2Interpretazione e rettifica, ordine pubblico procedurale, diritto di essere sentito0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni07/01/2019 · 1 citazioni de
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0 citazioni11/04/2016 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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