Art. 24 OSC

Nomi

1 I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), vengono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.
2 Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che questa:
  1. a. aveva immediatamente prima della celebrazione del primo matrimonio o della costituzione della prima unione domestica registrata; oppure b. ha acquisito come nuovo cognome da celibe o nubile in seguito alla decisione concernente il cambiamento del cognome.
3 I nomi ufficiali che non sono né cognomi né nomi sono registrati come «altri nomi ufficiali».
4 Non è possibile omettere nomi, tradurli o modificarne l’ordine.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Iscrizione del nome usuale nel registro dello stato civile
    · 27/10/2016 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Iscrizione di cognomi stranieri nel registro dello stato civile
    · 16/12/2004 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Apertura della procedura fallimentare
    · 31/08/2023 · 2 citazioni de
  • Apertura della procedura fallimentare
    PS230062
    · 08/05/2023 · 1 citazioni de
  • Berichtigung im Geburtsregister
    · 16/12/2004 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.