Art. 24 OSC
Nomi
1 I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), vengono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.
2 Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che questa:
- a. aveva immediatamente prima della celebrazione del primo matrimonio o della costituzione della prima unione domestica registrata; oppure b. ha acquisito come nuovo cognome da celibe o nubile in seguito alla decisione concernente il cambiamento del cognome.
3 I nomi ufficiali che non sono né cognomi né nomi sono registrati come «altri nomi ufficiali».
4 Non è possibile omettere nomi, tradurli o modificarne l’ordine.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Iscrizione del nome usuale nel registro dello stato civile3 citazioni
-
2Iscrizione di cognomi stranieri nel registro dello stato civile2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Apertura della procedura fallimentare2 citazioni
-
Apertura della procedura fallimentare1 citazioniPS230062· 08/05/2023 · 1 citazioni de
-
Berichtigung im Geburtsregister1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.