Art. 32 LAS

1 Di norma entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre civile, il Cantone creditore presenta al Cantone debitore un conto complessivo delle spese d’assistenza dovute.
2 Per ogni caso assistenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti.
3 I coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall’aspetto contabile, come un solo caso assistenziale.
3bis Il figlio minorenne che ha un proprio domicilio assistenziale secondo l’articolo 7 cpv. 2 è considerato, sotto il profilo contabile, un caso assistenziale a sé stante.
4 Il Cantone debitore regola il conto entro un mese, indipendentemente dal regresso verso l’ente pubblico tenuto all’assistenza secondo il diritto cantonale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di rimborso spese del cantone di origine
    · 27/09/2010 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contributo di mantenimento, quesito della ripartizione dell'ammanco
    · 23/10/2008 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.